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Cassazione civile, sezione lavoro Sentenza n. 5779 del 23 marzo 2016 COMMENTO ( PDF - 8 pagine)
Lo svolgimento, da parte del dipendente assente per malattia da infortunio, di altra attività lavorativa costituisce violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e giustifica il recesso del datore di lavoro solo se, valutata in relazione alla natura della infermità e delle mansioni svolte, può pregiudicare o ritardare la guarigione ed il rientro in servizio.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Legittimità del licenziamento, malattia del lavoratore ed attività presso terzi
2. Orientamenti giurisprudenziali
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA